Lo Statuto

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

E“ costituita l“Associazione politico-culturale denominata “Don Chisciotte”, con sede in Sinalunga (SI), Via Salerno, 6.

L“Associazione è un organismo libero, indipendente, apartitico, laico, aconfessionale e antifascista, che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione. Trattasi di associazione senza scopo di lucro, avente durata illimitata, e regolata a norma del Titolo I Cap. III artt. 36 e segg. Cod. Civ. e del presente Statuto.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Comitato Centrale. Un“eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L“Associazione “Don Chisciotte” persegue finalità di carattere politico-sociale e si propone di:

–      incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza e la difesa dei valori di legalità, di etica pubblica, di libertà, partecipazione e solidarietà, allo scopo di promuovere una cultura fondata sulla trasparenza ed etica morale nella gestione della cosa pubblica, sulla pace, sulla tutela dei diritti civili, dell“ambiente e sulla cooperazione fra individui;
–      promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l“aggiornamento culturale nei settori della politica locale, nazionale ed internazionale, dell“economia, dei problemi sociali e del tempo libero;
–      approfondire tematiche ispirate ai valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione internazionale finalizzata alla pace, di libertà politica, religiosa e di democrazia;
–      approfondire e promuovere i valori costituzionali;
–      promuovere movimenti, comitati, gruppi e liste, anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare scopi specifici in armonia con i principi e gli scopi associativi;
–      cooperare con le istituzioni e le associazioni del territorio;
–      organizzare incontri, convegni e dibattiti, favorendo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci;
–      stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni; produrre, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; promuovere attività editoriale (pubblicazione di bollettini, notiziari, siti internet, atti di convegni, mostre e seminari);
–      esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in particolare organizzare eventi ricreativi, ludici, culturali e gastronomici destinati alla raccolta fondi. Tutti i proventi derivanti da queste attività non potranno mai costituire un lucro né essere distribuiti tra gli associati, ma dovranno essere reinvestiti nell“Associazione. L“associazione si riserva inoltre di porre in essere attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci, al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
–      promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi, lo svolgimento di attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione e alla crescita della cultura in genere;
–      stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
–      amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero a qualsiasi titolo da essa posseduti;
–      concertare iniziative e stipulare sponsorizzazioni o convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell“ambito dei propri scopi associativi;
–      promuovere ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge.

L“Associazione può, altresì, presentarsi con il proprio simbolo ad elezioni politiche e/o amministrative previo assenso a maggioranza semplice dell“assemblea dei soci appositamente convocata.

ART. 3 FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA

L“Associazione garantisce la democraticità della struttura e l“elettività e gratuità delle cariche. L“attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all“associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità. Nel caso la complessità, l“entità nonché la specificità dell“attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
La rappresentanza legale dell“Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, nonché il potere di firma, spetta al Presidente, ovvero a coloro che abbiano eventualmente ricevuto dal medesimo specifici incarichi, ciascuno nell“ambito dei compiti ad essi attribuiti. L“Associazione non risponde a qualsiasi titolo, ragione o causa, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dai soci, nonché delle eventuali iniziative od attività poste in essere da questi ultimi, se non autorizzati per iscritto dal Presidente.

ART. 4 PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio dell“Associazione è rappresentato dalle quote e dai contributi degli aderenti, dalle elargizioni e donazioni di beni di qualsiasi natura in favore della stessa, nonché dai beni con essi acquisiti, da eventuali contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali o altri Enti in genere e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l“attività sociale. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall“Assemblea dei Soci. Per i primi due anni dalla costituzione, i soci fondatori verseranno contributi straordinari per la gestione ordinaria dell“Associazione, nella misura, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Centrale. I contributi così versati non saranno soggetti a restituzione.
All“Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell“Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L“Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L“esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno di esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

ART. 5 I SOCI

L“Associazione “Don Chisciotte” è aperta a tutti coloro che, compiuti sedici anni, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L“adesione all“Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
I soci si distinguono in:

1. Soci fondatori;
2. Soci onorari;
3. Soci sostenitori;
4. Soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno contribuito alla nascita dell“Associazione e l“hanno legalmente costituita, nonché coloro che aderiranno entro e non oltre il 31 Dicembre 2010, previa accettazione all“unanimità dei soci fondatori firmatari dell“atto costitutivo.

Sono soci onorari quegli enti, associazioni, istituzioni o singoli, che vengano insigniti di tale qualifica per volontà dell“Assemblea dei Soci, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell“Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che si riconoscono nei fini della Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono associarsi solo come soci sostenitori o essere insigniti della qualifica di Socio onorario.

Sono soci ordinari i soci la cui domanda di ammissione venga accettata dall“apposito Collegio di Ammissione e di Controllo secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Tutti i soci hanno diritto di voto e vengono iscritti su un apposito registro.

ART. 6 MODALITA“ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L“ammissione dei soci è subordinata alla sottoscrizione da parte degli interessati di apposito modulo di adesione, contenente i dati del richiedente e la dichiarazione di accettazione delle norme statutarie e regolamentari, accompagnato dal versamento della quota associativa annuale. Lo status di socio si acquisisce decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione a socio.

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il Collegio di Ammissione e Controllo ha facoltà di rifiutare l“ammissione del socio, al quale dovrà comunicare il proprio diniego senza obbligo di motivare la decisione, e rimborsare la quota di adesione versata.

In caso di rigetto della domanda, il Collegio di Ammissione e Controllo deve preventivamente informare della decisione il Comitato Centrale, il quale può pronunciarsi, qualora lo ritenga opportuno, sull“ammissibilità della domanda di ammissione, sentito il parere del Collegio di Ammissione e Controllo. La decisione del Comitato Centrale è inappellabile e non deve essere motivata.

L“iscrizione è annuale e decorre dal I° Gennaio al 31 Dicembre.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITA“ DI SOCIO

 Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell“esclusione o della decadenza del socio.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato all“Associazione in forma scritta, anche per via telematica.

La decadenza e l“esclusione dei soci sono deliberate dal Comitato Centrale:

1)     in caso di decesso del socio;
2)     per mancato rinnovo della quota associativa annuale entro il 30 Giugno dell“anno successivo;
3)     per comportamento contrario agli scopi dell“Associazione;
4)     per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
5)     quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all“Associazione;
6)     per indegnità;
7)     per altro grave motivo.

L“ex socio, che non sia stato espulso, può rientrare a far parte dell“Associazione secondo le modalità d“iscrizione di un nuovo socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Il Regolamento di Attuazione potrà prevedere altre procedure di esclusione.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1)     di partecipare a tutte le iniziative di cui l“Associazione si fa promotrice;
2)     a partecipare attivamente alla vita dell“Associazione;
3)     a partecipare all“Assemblea dei soci con diritto di voto;
4)     ad accedere alle cariche associative. I soci Ordinari, Sostenitori ed Onorari possono far parte dell“elettorato passivo se maggiorenni ed iscritti da almeno 180 giorni.

Tutti i soci sono tenuti:

1)     ad osservare il presente statuto, l“atto costitutivo, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2)     a frequentare l“Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3)     a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell“Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l“attività;
4)     a versare la quota associativa annuale.

ART. 9 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell“Associazione:

1)     l“Assemblea dei Soci;
2)     il Comitato Centrale;
3)     il Presidente;
4)     Il Vice-presidente;
5)     Il Segretario generale;
6)     Il Tesoriere;
7)     Il Collegio di Ammissione e Controllo;
8)     Il Presidente del Collegio di Ammissione e Controllo.

Tutte le cariche monocratiche interne all“Associazione sono fra loro incompatibili.

ART. 10 AMMINISTRAZIONE E COMITATO CENTRALE

L“Associazione è amministrata dal Comitato Centrale, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri eletti dall“Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni. I membri del Comitato Centrale rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o esclusione di un componente del Comitato Centrale, lo stesso comitato provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima assemblea degli associati. Sono invitati permanenti alle sedute del Comitato Centrale tutti i Soci Fondatori, i quali non hanno diritto di voto, salvo che non siano a loro volta membri eletti del Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale nomina al suo interno le seguenti cariche sociali:

– Presidente;
– Vice-presidente;
– Segretario generale;
– Tesoriere.

In sede di costituzione, i componenti del Comitato Centrale, con il relativo conferimento degli incarichi, vengono nominati dai soci fondatori.

Il Comitato Centrale è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o nel caso in cui almeno ¼ dei membri del comitato ne faccia richiesta, specificando gli ordini del giorno. Il Comitato Centrale delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il regolamento di Attuazione potrà fissare normative più specifiche.

Al Comitato Centrale sono attribuite le seguenti funzioni:

1)     curare l“esecuzione delle deliberazioni dell“Assemblea;
2)     proporre all“Assemblea l“entità della quota associativa annuale, nonché di eventuali contributi associativi straordinari, qualora necessari per particolari iniziative;
3)     delibera l“esclusione dei soci nei casi previsti dal presente statuto;
4)     delibera l“eventuale trasferimento della sede sociale;
5)     predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall“Assemblea dei soci;
6)     predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
7)     deliberare su tutte le altre questioni riguardanti l“attività ordinaria dell“Associazione, anche di carattere finanziario e patrimoniale, che non siano di competenza di altri organi sociali, e nei casi previsti dal presente statuto.

Il Presidente è il rappresentante legale dell“Associazione, nonché Presidente dell“Assemblea dei soci, attua le deliberazioni e può compiere tutti gli atti urgenti e necessari, salva la ratifica del Comitato Centrale alla prima riunione utile. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al Presidente del Collegio di Ammissione e Controllo.

Il Vice-presidente rappresenta l“Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. 

Il Segretario generale dirige gli uffici di segreteria dell“Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente o che lo Statuto gli riconosca, sempre attenendosi alle direttive impartite dal Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Comitato Centrale le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall“Associazione nello svolgimento dell“attività sociale. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Comitato Centrale dello stato dei conti dell“Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere redige annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell“Associazione, che deve essere approvato dall“Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L“Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell“Associazione. Essa si può riunire in sessione Ordinaria o Straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Tutti i soci hanno diritto di voto. Non è ammesso il voto né la partecipazione dei soci per delega.
Presiede l“Assemblea il primo dei seguenti che sia presente: il Presidente, il Vice-presidente o il Presidente del Collegio di Ammissione e controllo dell“Associazione. In mancanza di essi, presiede l“Assemblea il membro più giovane del Comitato Centrale. Colui che presiede l“Assemblea dei soci regola le discussioni e stabilisce le modalità e l“ordine delle votazioni.

ART. 12 CONVOCAZIONE DELL“ASSEMBLEA

L“Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all“anno per l“approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Centrale o almeno 1/3 degli associati aventi diritto al voto ne ravvisino l“opportunità.

L“Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci, oppure può essere convocata presso un sito telematico atto alla comunicazione, che garantisca capacità di intervento e interazione a tutti i partecipanti.

L“Assemblea viene convocata:

1)     mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall“Associazione;
2)     mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci;
3)     mediante affissione in bacheca della sede sociale.

L“avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 7 giorni prima dell“Assemblea e indica il luogo (ovvero la modalità telematica), la data e l“ora in cui si terrà l“Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Il regolamento di Attuazione potrà fissare normative più specifiche.

ART. 13 COMPETENZE DELL“ASSEMBLEA ORDINARIA

L“Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa ed in particolare:

1)     delibera annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
2)     elegge i componenti del Comitato Centrale;
3)     elegge i componenti del Collegio di Ammissione e Controllo;
4)     delibera gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Centrale ed eventuali loro variazioni;
5)     delibera l“entità della quota associativa annuale e di eventuali contributi associativi straordinari, su proposta dal Comitato Centrale;
6)     ratifica la revoca dei componenti del Comitato Centrale nei casi previsti dallo Statuto;
7)     delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Comitato Centrale riterrà di sottoporle e che non debbano essere decise dall“Assemblea Straordinaria o dagli altri Organi sociali.

ART. 14 COMPETENZE DELL“ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L“Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, dal Comitato Centrale o almeno da un quinto degli associati e delibera:

1) sulle modifiche dell“Atto Costitutivo e dello Statuto, ad eccezione del presente articolo;
2) sullo scioglimento dell“Associazione, la relativa messa in Liquidazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 15 VALIDITA“ DELL“ ASSEMBLEA

L“Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l“Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L“Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Nel caso in cui l“Assemblea straordinaria non sia validamente costituita in seconda convocazione, potrà essere indetta, non prima di 7 giorni, una nuova Assemblea Straordinaria che, in prima e seconda convocazione, verrà considerata validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, tra i quali dovrà essere presente almeno la metà Soci Fondatori.

ART. 16 VOTAZIONI

Le deliberazioni dell“Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell“Assemblea Straordinaria riguardanti la modifica dell“atto costitutivo e dello statuto sono valide quando siano state approvate a maggioranza di 2/3 dell“Assemblea e di almeno 2/3 dei soci fondatori. Le deliberazioni dell“Assemblea Straordinaria riguardanti lo scioglimento dell“Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, sono valide quando siano state approvate dalla maggioranza di 2/3 dell“Assemblea e dall“unanimità dei soci fondatori.

ART. 17 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall“Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario generale e da questi sottoscritte insieme a colui che presiede l“Assemblea.
Le delibere assembleari potranno essere pubblicate mediante affissione all“albo della sede e sul sito web dell“Associazione.

ART. 18  IL COLLEGIO DI AMMISSIONE E CONTROLLO

Il Collegio di Ammissione e Controllo è composto da 5 membri nominati dall“Assemblea dei soci, scelti fra i soci stessi, di cui almeno tre tra i soci fondatori. I membri del Collegio durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire cariche monocratiche all“interno dell“Associazione. In sede di costituzione i componenti del Collegio di Ammissione e Controllo vengono nominati dai soci fondatori nel numero di quattro. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del Collegio vale doppio.
Il Collegio di ammissione e controllo si pronuncia sull“ammissione dei nuovi soci secondo le procedure di cui all“art. 6 del presente statuto, cura l“annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci e procede ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio.
Il Collegio cura l“osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti e delibera, sulle controversie fra soci, fra organi dell“associazione, e fra organi dell“associazione e soci, in merito a questioni strettamente connesse alla vita associativa.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell“Associazione è deliberato dall“Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso non vi siano amministratori o soci disponibili, i liquidatori saranno scelti secondo le leggi vigenti. L“Associazione si scioglie se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a dieci e non viene ricostituita la pluralità dei soci ordinari entro sei mesi. L“Associazione si scioglie al termine dell“anno di esercizio in corso, se il numero dei Soci Fondatori diviene inferiore a cinque.

In ogni caso l“Associazione non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall“Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento e che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l“Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 20 RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Lo statuto potrà essere integrato da regolamenti di attuazione, predisposti dal Comitato Centrale ed approvati dall“Assemblea dei soci. Questo statuto è soggetto a revisione dopo cinque anni dalla costituzione dell“Associazione.